UNIVERSITA' della TERZA  ETA'
Capoterra (CA)   Italy

 

 

UNIVERSITA' della TERZA ETA' Capoterra (CA)

Statuto

 

TITOLO I – Costituzione e finalità

Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita l'Associazione denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - CAPOTERRA", con sede legale in CAPOTERRA, Via Trexenta n°1  (c/o ISIS - Sergio Atzeni), e contraddistinta dal logo allegato al presente statuto che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa svolge la sua attività nel territorio del Comune di Capoterra e nei Comuni della fascia sud occidentale della Sardegna.

Art. 2 – Finalità e scopi associativi

L'Associazione ha lo scopo di:

• contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati e di favorire la partecipazione degli stessi alla vita associativa, mediante iniziative concrete quali l'attivazione di corsi periodici di lezioni, laboratori, conferenze, dibattiti e visite culturali su argomenti specifici inerenti in particolare la cultura sarda; le attività di cui sopra possono essere aperte al pubblico;

• promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche e iniziative culturali aventi finalità di formazione permanente degl associati e confronto tra culture e generazioni diverse.

L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative in materia.

Per il conseguimento degli scopi associativi l’Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici in materia, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E.

 

Titolo II – I Associati

Art 3 – Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione associativa, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.

Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

L'eventuale non accettazione dev'essere comunicata al Richiedente entro 30 giorni a far data dalla decisione assunta; l'aspirante associato può chiedere che sulla propria domanda deliberi l'Assemblea degli associati.

Art. 4 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.

Gli Associati aderenti all'Associazione si distinguono in:

    • Associati fondatori

    • Associati ordinari

    • Associati sostenitori

    • Associati onorari

 

 

 

Art. 5 - Associati Fondatori

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Associati Ordinari

Sono Associati ordinari i cittadini adulti, senza alcun vincolo per quanto riguarda il titolo di studio, che condividono le finalità dell'Associazione.

Art. 7- Associati Sostenitori

Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in concreto a sostenere l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini associativi.

Art. 8 - Associati Onorari

Sono associati onorari i cittadini, le associazioni e gli enti che acquisiscono particolari benemerenze nel concorrere al prestigio e alla crescita dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati. Possono essere esentati dal pagamento delle quote associative con delibera dell’Assemblea.

Art. 9 - Doveri e Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro dei associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando il diritto di recesso.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni.

Il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, onestà e rigore morale.

Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque insorgessero tra gli associati o tra i medesimi e l'Associazione e che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, di regolamento o derivanti da deliberazioni prese dagli organi associativi competenti.

Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 10 - Esclusione degli Associati

Gli Associati che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Associato escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima il Collegio dei Probiviri.

Gli associati morosi da almeno 12 mesi possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e senza alcuna altra formalità.

Art. 11 - Gratuità delle prestazioni

Le funzioni attribuite agli associati in base allo statuto sono a titolo completamente gratuito. E’ consentito il rimborso di spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.

 

Titolo III - Gli Organi Sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

    • L'Assemblea degli associati

    • Il Consiglio Direttivo

    • Il Presidente

    • Il Collegio dei Sindaci

    • Il Collegio dei Probiviri

Art.13 - L'Assemblea Ordinaria degli associati

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola col versamento delle quote annuali purché iscritti al libro associati da almeno 90 giorni. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e di norma si riunisce almeno due volte all'anno. Può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, nel qual caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente con indicati gli argomenti da discutere.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione può essere indicata nell'avviso di convocazione agli associati e non può essere indetta nello stesso giorno della prima.

L’assemblea nomina un Presidente ed un Segretario che controfirmano il verbale che attesta le decisioni assunte.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati deve essere inviato per lettera semplice a tutti gli aventi diritto e deve essere affisso all'albo, nella sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere le indicazioni della data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea regolarmente costituita delibera sui seguenti argomenti:

    • Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo

    • Elezione del Collegio Sindacale

    • Elezione del Presidente del Collegio Sindacale

    • Elezione del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente

    • Approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo

    • Approvazione di eventuali Regolamenti Interni

    • Accettazione di donazioni e lasciti

    • Ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo

Art. 15 – L’Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata per:

    • le modifiche allo Statuto Sociale,

    • per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Viene convocata con le stesse modalità dell’assemblea Ordinaria.

Per le modifiche allo Statuto Sociale l'Assemblea, è valida se presenti almeno il 75 % degli associati aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno il 75 % degli associati presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea, in prima convocazione, è valida se presenti almeno il 70 % degli associati aventi diritto e in seconda convocazione se presenti almeno il 50 % più uno.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno il 70 % degli associati presenti.

In occasione dell'Assemblea Straordinaria è consentito che un associato rilasci una delega scritta ad altro associato.

Art 16 - II Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti tra gli associati. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e scadono con l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

    • Il Presidente

    • Il Vice Presidente

    • Il Segretario

    • Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti dell’Organo essi vengono sostituiti, con deliberazione del Consiglio Direttivo approvato dal Collegio Sindacale.

Se venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, decade l’intero Consiglio; in tale circostanza deve essere convocata, entro 30 giorni, l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e la sua convocazione può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti specificando gli argomenti da trattare.

Art. 17 - Compiti dei Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea degli associati. E’ responsabile delle attività dell'Associazione, ad eccezione di quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi che ne rispondono a quest'ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

    • l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei associati;

    • l'organizzazione delle attività associative e la nomina dei coordinatori delle iniziative formative;

    • la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i bilanci debbono essere corredati da una relazione sulla gestione;

    • la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;

    • la predisposizione dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea;

    • l'ammissione dei nuovi associati;

    • l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati che intendano formulare specifiche proposte, o che possiedano particolari competenze in ordine agli argomenti da discutere; il Consiglio Direttivo può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Di ciascuna riunione viene redatto un verbale che viene trascritto sull’apposito registro e viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente.

Un estratto per riassunto del verbale contenente le delibere assunte deve essere esposto nella bacheca posta nei locali dell'Associazione, per 15 giorni consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione delle decisioni.

Art. 18 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; ha l’uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Egli coordina le attività dell’Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente.

Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione e a promuoverne la crescita e lo sviluppo.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - II Segretario

Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei libri sociali.

Art. 20 - II Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione.

In particolare egli provvede:

    • alla elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all'approvazione dei Consiglio Direttivo;

    • all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;

    • alla esazione delle quote associativa e ai pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – IL Collegio Sindacale

II Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i associati esperti in materia amministrativo – contabile.

In caso di indisponibilità degli associati a ricoprire la suddetta carica, l'Assemblea può nominare degli esperti estranei all'Associazione fissando contestualmente il compenso annuo loro spettante.

L'Assemblea degli associati nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi hanno il compito di:

    • controllare l'andamento amministrativo-contabile e il rispetto della legge statutale dell'Associazione e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;

    • relazionare all'Assemblea dei associati sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo ;

Esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Delle verifiche fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente sia collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art.22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti e sono nominati dall'Assemblea dei associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale subentra il supplente più anziano in età.

 

Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci

 

Art. 23 - Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell’Associazione:

    • le quote associative annuali;

    • i contributi, le donazioni e i lasciti ;

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione. Donazioni e lasciti

II patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili cd immobili ad essa pervenuti in proprietà.

Le donazioni e i lasciti debbono essere accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

II Presidente attua la delibera dell’Assemblea e ne compie i relativi atti giuridici.

Art. 25 - Bilanci

L'Esercizio sociale dell’Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese deve essere approvato dall’Assemblea entro il 20 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.

 

Titolo V – Le Attività Associative

Art.26 – Programmazione e Collaborazioni

Le attività dell’Associazione sono programmate dal Consiglio Direttivo.

Per ciascuna iniziativa (corsi, laboratori, ricerche, ecc.) il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore e un Vice, ai quali viene attribuita la piena responsabilità dell’attività sul piano organizzativo e culturale.

Per il conseguimento delle finalità associative l’Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati e si avvale della collaborazione dei associati particolarmente esperti nelle specifiche materie.

L’Associazione, per particolari esigenze, può anche assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori terzi, nel pieno rispetto della legislazione vigente.

Può essere stipulata apposita polizza assicurativa anche a tutela dell’Associazione e dei suoi Organi direttivi per la responsabilità derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni.

Titolo VI - Scioglimento - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non associati e ne fissa i poteri.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le leggi ed ì regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.

Per la stampa dello statuto file PDF 104 KB

 

home