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UNIVERSITA' della TERZA ETA' Statuto
TITOLO I – Costituzione e finalità Art. 1 - Denominazione e sede E’ costituita l'Associazione denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - CAPOTERRA", con sede legale in CAPOTERRA, Via Trexenta n°1 (c/o ISIS - Sergio Atzeni), e contraddistinta dal logo allegato al presente statuto che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa svolge la sua attività nel territorio del Comune di Capoterra e nei Comuni della fascia sud occidentale della Sardegna. Art. 2 – Finalità e scopi associativi L'Associazione ha lo scopo di: • contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati e di favorire la partecipazione degli stessi alla vita associativa, mediante iniziative concrete quali l'attivazione di corsi periodici di lezioni, laboratori, conferenze, dibattiti e visite culturali su argomenti specifici inerenti in particolare la cultura sarda; le attività di cui sopra possono essere aperte al pubblico; • promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche e iniziative culturali aventi finalità di formazione permanente degl associati e confronto tra culture e generazioni diverse. L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative in materia. Per il conseguimento degli scopi associativi l’Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici in materia, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E.
Titolo II – I Associati Art 3 – Adesioni Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione associativa, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità. Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera in merito. L'eventuale non accettazione dev'essere comunicata al Richiedente entro 30 giorni a far data dalla decisione assunta; l'aspirante associato può chiedere che sulla propria domanda deliberi l'Assemblea degli associati. Art. 4 – Associati Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà. Gli Associati aderenti all'Associazione si distinguono in:
Art. 5 - Associati Fondatori Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo. Art. 6 - Associati Ordinari Sono Associati ordinari i cittadini adulti, senza alcun vincolo per quanto riguarda il titolo di studio, che condividono le finalità dell'Associazione. Art. 7- Associati Sostenitori Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in concreto a sostenere l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini associativi. Art. 8 - Associati Onorari Sono associati onorari i cittadini, le associazioni e gli enti che acquisiscono particolari benemerenze nel concorrere al prestigio e alla crescita dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati. Possono essere esentati dal pagamento delle quote associative con delibera dell’Assemblea. Art. 9 - Doveri e Diritti degli Associati Tutti gli associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro dei associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando il diritto di recesso. Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni. Il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, onestà e rigore morale. Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque insorgessero tra gli associati o tra i medesimi e l'Associazione e che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, di regolamento o derivanti da deliberazioni prese dagli organi associativi competenti. Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto. Art. 10 - Esclusione degli Associati Gli Associati che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Associato escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima il Collegio dei Probiviri. Gli associati morosi da almeno 12 mesi possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e senza alcuna altra formalità. Art. 11 - Gratuità delle prestazioni Le funzioni attribuite agli associati in base allo statuto sono a titolo completamente gratuito. E’ consentito il rimborso di spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.
Titolo III - Gli Organi Sociali Art. 12 - Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:
Art.13 - L'Assemblea Ordinaria degli associati Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola col versamento delle quote annuali purché iscritti al libro associati da almeno 90 giorni. Ogni associato ha diritto ad un voto. L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e di norma si riunisce almeno due volte all'anno. Può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, nel qual caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente con indicati gli argomenti da discutere. L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può essere indicata nell'avviso di convocazione agli associati e non può essere indetta nello stesso giorno della prima. L’assemblea nomina un Presidente ed un Segretario che controfirmano il verbale che attesta le decisioni assunte. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati deve essere inviato per lettera semplice a tutti gli aventi diritto e deve essere affisso all'albo, nella sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere le indicazioni della data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Art. 14 - Delibere dell'Assemblea Ordinaria L'Assemblea regolarmente costituita delibera sui seguenti argomenti:
Art. 15 – L’Assemblea Straordinaria L’Assemblea straordinaria è convocata per:
Viene convocata con le stesse modalità dell’assemblea Ordinaria. Per le modifiche allo Statuto Sociale l'Assemblea, è valida se presenti almeno il 75 % degli associati aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno il 75 % degli associati presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea, in prima convocazione, è valida se presenti almeno il 70 % degli associati aventi diritto e in seconda convocazione se presenti almeno il 50 % più uno. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno il 70 % degli associati presenti. In occasione dell'Assemblea Straordinaria è consentito che un associato rilasci una delega scritta ad altro associato. Art 16 - II Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti tra gli associati. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e scadono con l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti dell’Organo essi vengono sostituiti, con deliberazione del Consiglio Direttivo approvato dal Collegio Sindacale. Se venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, decade l’intero Consiglio; in tale circostanza deve essere convocata, entro 30 giorni, l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e la sua convocazione può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti specificando gli argomenti da trattare. Art. 17 - Compiti dei Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea degli associati. E’ responsabile delle attività dell'Associazione, ad eccezione di quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi che ne rispondono a quest'ultima. Spetta al Consiglio Direttivo:
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati che intendano formulare specifiche proposte, o che possiedano particolari competenze in ordine agli argomenti da discutere; il Consiglio Direttivo può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione. Di ciascuna riunione viene redatto un verbale che viene trascritto sull’apposito registro e viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente. Un estratto per riassunto del verbale contenente le delibere assunte deve essere esposto nella bacheca posta nei locali dell'Associazione, per 15 giorni consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione delle decisioni. Art. 18 - Il Presidente e il Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; ha l’uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Egli coordina le attività dell’Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente. Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione e a promuoverne la crescita e lo sviluppo. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Art. 19 - II Segretario Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei libri sociali. Art. 20 - II Tesoriere Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione. In particolare egli provvede:
Art. 21 – IL Collegio Sindacale II Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i associati esperti in materia amministrativo – contabile. In caso di indisponibilità degli associati a ricoprire la suddetta carica, l'Assemblea può nominare degli esperti estranei all'Associazione fissando contestualmente il compenso annuo loro spettante. L'Assemblea degli associati nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il compito di:
Esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. Delle verifiche fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente sia collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Art.22 - Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti e sono nominati dall'Assemblea dei associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale subentra il supplente più anziano in età.
Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci
Art. 23 - Risorse economiche Costituiscono risorse economiche dell’Associazione:
Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione. Donazioni e lasciti II patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili cd immobili ad essa pervenuti in proprietà. Le donazioni e i lasciti debbono essere accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. II Presidente attua la delibera dell’Assemblea e ne compie i relativi atti giuridici. Art. 25 - Bilanci L'Esercizio sociale dell’Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese deve essere approvato dall’Assemblea entro il 20 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione. Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.
Titolo V – Le Attività Associative Art.26 – Programmazione e Collaborazioni Le attività dell’Associazione sono programmate dal Consiglio Direttivo. Per ciascuna iniziativa (corsi, laboratori, ricerche, ecc.) il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore e un Vice, ai quali viene attribuita la piena responsabilità dell’attività sul piano organizzativo e culturale. Per il conseguimento delle finalità associative l’Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati e si avvale della collaborazione dei associati particolarmente esperti nelle specifiche materie. L’Associazione, per particolari esigenze, può anche assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori terzi, nel pieno rispetto della legislazione vigente. Può essere stipulata apposita polizza assicurativa anche a tutela dell’Associazione e dei suoi Organi direttivi per la responsabilità derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni. Titolo VI - Scioglimento - Disposizioni transitorie e finali Art. 27 - Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non associati e ne fissa i poteri. Art. 28 - Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le leggi ed ì regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili. |